ECOBONUS - DECRETO RILANCIO

Il Superbonus 110% del Decreto Rilancio (art.119), che prevede il potenziamento delle detrazioni fiscali per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, è ormai sulla bocca di tutti. Si tratta di un'opportunità davvero importante per tutti gli attori coinvolti nella filiera edilizia: committenti, imprese, fornitori e soprattutto i professionisti tecnici che, in virtù dei requisiti previsti per accedere al Superbonus, rivestiranno un ruolo chiave nel procedimento.

In attesa che siano pubblicati ufficialmente le linee guida dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto le nuove FAQ ENEA, proviamo ad analizzare le caratteristiche del Superbonus .

La percentuale del 110% è prevista per i seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superficie opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio medesimo. Viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e con impianti di microcogenerazione. E' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (con relativi sistemi di accumulo) e impianti di microcogenerazione. E' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra, si potrà usufruire dell’aliquota del 110% anche per: 

  • interventi di efficientamento energetico previsti dall’art.14 del DL 63/2013 (ad. es. infissi, schermature, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici: alle stesse condizioni e limiti di importo dell’impianto fotovoltaico e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Superbonus: periodo, ripartizione, requisiti per la fruizione, possibilità alternative

  • l’incentivo va ripartito in 5 quote annuali di pari importo e riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • gli interventi detraibili devono essere eseguiti su condomini oppure singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale o su Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • in alternativa alla fruizione diretta del Bonus, è possibile usufruire di due possibilità molto interessanti:
    • lo sconto in fattura, cioè un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
    • la cessione del credito, cioè la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;

I requisiti tecnici: cosa serve per provare il Superbonus

Per usufruire dell’aliquota del 110% è obbligatorio rispettare i seguenti requisiti:

  • gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche, dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento;
  • materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11 ottobre 2017;
  • è necessario redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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