La legge promuove il riutilizzo per uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e di immobili, anche diruti, che alla data di entrata in vigore dalla legge non siano utilizzati da almeno cinque anni.Il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e dei fabbricati diruti è consentito a condizione che gli stessi siano stati legittimamente realizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della legge. Il riutilizzo è consentito a condizione che sia osservata la disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi. Le opere necessarie per il riutilizzo dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato devono garantire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti al momento della presentazione al Comune della CILA, della SCIA o del permesso di costruire per la loro esecuzione. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2.40 (attualmente è di 2.70 metri). Qualora i locali da recuperare presentino altezze interne diverse tra loro, si considera l’altezza media.
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